La recentissima emanazione del D.M. del Mibact del 7 aprile
2015 recante l'individuazione dei siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, ha
aumentato la possibilità di un conflitto giuridico con l'art. 9-bis del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (inserito con legge 22 luglio 2014, n. 110),
in particolare in tema della distinzione fra le competenze dei soggetti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali in relazione alla
“fruizione dei beni stessi” (professionisti culturali) e quelle “degli
operatori delle professioni già regolamentate” (guide turistiche).
Ne deriva il rischio concreto, in alcuno casi già
verificatosi, che possano avvenire gravi pregiudizi alle guide turistiche,
libere professioniste già abilitate, allorché richiedano di condurre
all'interno di musei o aree archeologiche propri gruppi e sia loro negato o
reso molto difficile l'accesso all'ora richiesta, in quanto occupata dai
professionisti culturali (archeologi o storici dell'arte di fatto subordinati
alla società aggiudicataria dei servizi di fruizione appaltati del sito
richiesto), che eserciterebbero una sorta di concorrenza sleale, obbligando le
guide turistiche ad accettare il loro servizio culturale interno o relegandoli
ad orari e giorni non economicamente convenienti perché poco attrattivi per i
turisti (ad esempio alle ore 21 o di prima mattina ad inizio settimana).
Da tale situazione che ha potenzialità per essere inquadrata
legalmente nell'ambito di una lesione del diritto della concorrenza, ne
discende la necessità di inserire una norma di raccordo con l'emananda legge di
riforma generale della professione di guida turistica, negli schemi
regolamentari di attuazione dell'art. 9-bis suddetto, anche in relazione alle
gare e convenzioni di affidamento dei servizi di fruizione mediante la CONSIP.
Ciò si potrebbe ottenere mediante l'elaborazione di un protocollo etico che
assicuri da parte dell'aggiudicatario dei servizi di fruizione turistica, la previsione di non esclusività dei servizi
appaltati e l'obbligo del rispetto della normativa relativa alla tutela della
concorrenza, in particolare in relazione alla metodologia e gli strumenti per
l'erogazione dei servizi di fruizione ed alla previsione, nell'orario di
svolgimento del servizio, di fasce d'accesso anche per le guide concorrenti
esterne.
